Pignoramento

Il pignoramento è l’atto con cui il creditore, per ottenere quanto gli è dovuto, chiede di far espropriare i beni del debitore, secondo delle regole precise che sono regolate dal Codice Civile.

Il pignoramento comprende:

  • Gli accessori;
  • Le pertinenze;
  • I frutti della cosa pignorata.

Secondo l’articolo 2913 del Codice Civile gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Negli articoli 2914 e 2915 del Codice Civile, si specifica la casistica degli atti che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento e gli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati. In particolare, si tratta di:

  • Alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
  • Cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
  • Alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
  • Alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa;
  • Atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento;
  • Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Nel pignoramento, al momento della distribuzione della somma ricavata, tuttavia, non si tiene conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento e dei privilegi per crediti sorti in un momento successivo al pignoramento.

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

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