Terzo datore di pegno

Lo stesso termine chiarisce quale sia il significato: per terzo datore di pegno, si intende la persona che accetta di impegnare un valore di sua proprietà, a garanzia di chi contrae il debito – chi richiede il mutuo alla banca in questo caso – frapponendosi quindi tra chi chiede il mutuo e la banca che lo concede.

Col termine pegno, quindi, si individua il bene di valore nel possesso di una terza persona, che accetta di garantire attraverso esso che, in caso di mancato pagamento del debito da parte del contraente – in questo caso di un mutuo – la banca che lo ha concesso potrà rivendicarne la proprietà per sopperire alla perdita altrimenti rischiata.

Normalmente, il pegno ha natura di bene mobile: si può trattare di beni mobili di vario genere, come pezzi di antiquariato di grande valore, lingotti d’oro o altri tipi di beni di valore.

Differenza tra terzo datore di pegno, terzo datore di ipoteca e fidejussione

La differenza tra terzo datore di pegno e terzo datore di ipoteca è sostanziale. Nel primo caso, se si verifica il mancato pagamento del debito, il creditore diviene proprietario del bene posto in pegno. Nel caso del terzo datore di ipoteca, si parla invece di bene – immobile – su cui viene iscritta ipoteca. Se il debitore non assolve all’impegno di pagare il debito contratto, resta proprietario dell’immobile acquistato attraverso il mutuo, ma la banca pignorerà l’immobile posto a garanzia per il suo acquisto.

In ambo i casi, chi garantisce non entra necessariamente come protagonista del debito globale, ma può scegliere di rispondere solo per il bene posto a garanzia. 

Cosa che non avviene con la formula della fidejussione, che coinvolge il garante in maniera globale e che, nel caso in cui il debitore sia insolvente, il creditore potrà rivalersi sul patrimonio globale del fidejussore.

È bene valutare con attenzione, quindi, la decisione di chiedere l’intervento di un terzo elemento garante di un proprio debito, in special modo se si prefigura la possibilità di ritrovarsi nell’impossibilità di onorare il debito.

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

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