Domicilio

L’articolo 43 del diritto privato italiano definisce il domicilio come il luogo nel quale una persona "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Il domicilio è un concetto menzionato anche nella Costituzione che lo parifica agli altri diritti fondamentali rendendolo inviolabile.

Il domicilio ha un significato diverso dalla residenza. Si elegge domicilio nel luogo in cui hanno sede i propri affari e interessi. Il domicilio può corrispondere alla residenza o essere stabilito in un altro luogo.

Nulla vieta ad un individuo di far coincidere residenza e domicilio, anzi nella maggior parte dei casi è così. Tuttavia, è possibile eleggere un domicilio anche in un luogo differente da quello della residenza ad esempio per lo svolgimento di singoli affari.

Diversamente dal domicilio, la residenza corrisponde al luogo in cui un soggetto dimora abitualmente, dove è situata la sua abitazione principale. 

La legge italiana impone a tutti i cittadini di fissare la propria residenza nella propria abitazione principale. La registrazione della residenza viene fatta presso l’anagrafe del Comune in cui si intende risiedere. A differenza del domicilio, la scelta della residenza comporta oneri, vantaggi e dover civici. Tra questo l’ottenimento della tessera elettorale che permette di prendere parte alle votazioni in un seggio situato vicino alla residenza.

Oltre a ciò è nel Comune di residenza che:

  • si sceglie il medico di famiglia;
  • si svolgono gli adempimenti in caso di matrimonio;
  • si richiedono i certificati anagrafici.

La legge prevede poi la possibilità di eleggere un domicilio speciale o elettivo ad esempio quando si è chiamati in causa davanti ad un giudice o per compiere determinati affari. Quanto si viene chiamati in causa si elegge domicilio presso lo studio del proprio legale. Il domicilio speciale invece in vigore fino al compimento dell'atto o dell'affare. 

Ultimo aggiornamento 24/09/2019

Termini correlati