Manutenzione Straordinaria

I lavori di manutenzione straordinaria, sono quei lavori, diversi dai lavori di manutenzione ordinaria, che comportano una modifica o una sostituzione di elementi strutturali all’interno di un immobile.

Il Testo Unico dell'edilizia (d.p.r. 380/01) definisce nel terzo articolo le opere di manutenzione straordinaria  :  “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

La manutenzione straordinaria riguarda anche tutti quegli interventi che determinano un’innovazione, come la realizzazione di nuovi impianti tecnologici. Rispetto alla manutenzione ordinaria si tratta, in genere, di lavori più complessi e onerosi che quasi sempre competono al proprietario dell’immobile.

La distinzione tra le due casistiche di manutenzione è importante, perché da essa dipendono le differenti pratiche da avviare per eseguire i lavori di ristrutturazione. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori di riparazione e mantenimento in efficienza di un immobile.

L’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria va necessariamente segnalata all’Ufficio Tecnico comunale, mediante le apposite procedure. In particolare è necessaria la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), quando l’intervento riguardi opere strutturali quali :

  • Le opere di consolidamento statico;
  • Il rifacimento di rampe e di scale;
  • Il rifacimento di tetti e di sottotetti;
  • Lo spostamento, la demolizione o l’aggiunta di tramezzi;
  • La ristrutturazione integrale di un bagno, inclusi gli impianti idrici;
  • Gli interventi finalizzati al risparmio energetico domestico.

Sono invece soggetti alla presentazione della CILA Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), invece, i lavori come:

  • L’allacciamento o il rifacimento di fognature esistenti, anche con modifiche del percorso;
  • Il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari.
  • Lo spostamento di tramezzi non portanti;
  • Le modifiche al dimensionamento e alla collocazione di porte ed infissi.

Ultimo aggiornamento 23/09/2019

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