Uso

Col termine uso si indica il diritto di utilizzo di un bene, nel settore immobiliare si intende quindi il diritto di utilizzo di un bene immobile.

Anche eventuali frutti derivanti dal bene immobile rientrano in tale diritto, ma solo nei limiti di ciò che sono i bisogni reali della famiglia che lo abita. Il Codice Civile regola le normative sull’uso attraverso dall’articolo 1021 e successivi, e all’articolo 1022 recita: “Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia”. E’ anche possibile concedere l’uso di un terreno coltivabile.

È un metodo sostanzialmente utilizzato da alcuni proprietari di beni immobili che, non potendo occuparsi direttamente del loro mantenimento, scelgono questa formula, solitamente per periodi limitati previo accordo scritto, attraverso il quale saranno delimitati diritti e obblighi dell’usuario, oltre al tempo stabilito.

Ecco quindi che i diritti dell'usuario – è questa la denominazione corretta di chi ottiene il diritto di uso - appaiono più limitati rispetto a quelli destinati a un usufruttuario, che ha maggiori possibilità di uso e diritto.

L'usuario può servirsi del bene concessogli, ma può percepirne i frutti limitatamente alle sue necessità primarie.

È un diritto di uso personale, e per tale ragione non è cedibile a terzi, nel senso che un appartamento concesso in uso non può a sua volta essere rilocato o concesso anche per un limitato periodo di tempo. Pur avendo diverse differenze con l’usufrutto, l’uso si estingue con le stesse regole dello stesso: alla morte del titolare del bene immobile. Per tale ragione un immobile concesso con questo tipo di dinamica non può entrare a far parte di un testamento.

All’usuario, inoltre, vanno le spese relative alle riparazioni ordinarie, alle spese di coltura – in presenza di terreni ad esse dedicati – e al pagamento di eventuali tributi collegati, e in questo è del tutto simile ai doveri dell'usufruttuario.

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

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