Esistono agevolazioni fiscali per chi fa un mutuo?

La stipula di un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione edilizia di un immobile può generare un risparmio fiscale, in quanto gli interessi passivi pagati vengono portati in riduzione dell'Irpef dovuta dal contribuente. La riduzione è comunque riferita solo alla "prima casa". La prima casa è l’immobile che soddisfa i seguenti requisiti:

  • è un immobile residenziale e non di lusso;
  • l’acquirente è una persona fisica;
  • al momento dell’acquisto l’acquirente non deve possedere un altro immobile abitativo nello stesso comune di quello deputato a prima casa;
  • non deve essere presente, su tutto il territorio nazionale, nessun altro immobile acquistato con agevolazione prima casa;
  • è necessario portare la residenza nello stesso comune dell’immobile acquistato entro 18 mesi dal rogito, pena la decadenza dalle agevolazioni (entro 12 mesi per poter detrarre gli interessi passivi del mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile stesso).

L'ammontare del risparmio fiscale cambia a seconda che si tratti di un mutuo per l'acquisto della casa o di un mutuo per la sua costruzione o ristrutturazione.

Nel caso di acquisto

  • IVA e/o imposta di registro pari, rispettivamente, al 4% e al 3% (anziché al 10% e al 7%);
  • imposta sostitutiva sull’acquisto della prima casa allo 0,25% sull’importo del mutuo erogato (invece che al 2% di quello applicato all’acquisto della seconda casa);
  • imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e pari a 168,00 euro ciascuna (anziché al 2% e all’1% dell’importo di acquisto);
  • detrazione della service tax Tasi, a discrezione dei singoli comuni;
  • detrazione degli interessi passivi del mutuo: l’agevolazione corrisponde al 19% del costo sostenuto a titolo di interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale. È possibile includere nell’agevolazione anche i costi dell’istruttoria e della perizia bancaria, le imposte pagate sul mutuo e il costo dell’atto notarile stipulato per il muto medesimo (escluso il costo dell’atto di compravendita), fino ad un massimo di 4.000 euro: in questo modo la riduzione di imposta massima applicabile è di 760 euro. Il beneficiario è l’acquirente dell’immobile, e deve anche essere l’intestatario del contratto di mutuo.

Nel caso di costruzione

Gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 2.582,28 euro.

La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole d’indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) intendono dimorare abitualmente l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
  • il contratto di mutuo deve essere stipulato dalla persona che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

Nel caso di costruzione ristrutturazione

Gli interessi relativi a mutui ipotecari per la ristrutturazione dell’abitazione principale sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 2.582,28 euro.
Inoltre, sono previste le seguenti agevolazioni:

  • applicazione dell’IVA ridotta al 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzata su immobili residenziali;
  • detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione pari al 50% su un importo massimo di 96.000 euro per spese effettuate entro il 31.12.2016.

I lavori di ristrutturazione per cui spettano le agevolazioni fiscali sono lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali o lavori effettuati su singole unità immobiliari residenziali:

  • di manutenzione ordinaria sulle parti comuni dell'immobile (tetti, scale, portoni di ingresso, ecc) e straordinaria sulle parti comuni o sulla singola unità immobiliare (installazione ascensori, rifacimento scale, ecc);
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune;
  • finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • per l’adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Ultimo aggiornamento 22/02/2018

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