Comunione dei Beni

La comunione dei beni è uno dei due possibili regimi patrimoniali caratterizzanti la famiglia. 

  • Comunione dei beni. 
  • Separazione dei beni.

La comunione dei beni si applica automaticamente al matrimonio: in caso di mancata indicazione di preferenza a riguardo da parte dei coniugi, trova applicazione il regime patrimoniale della comunione dei beni.  

Con la comunione dei beni, sono considerati beni comuni tra i due coniugi

  • beni acquistati durante il matrimonio, sia da entrambi che da uno solo dei coniugi, con l'eccezione dei beni personali e di quelli che servono alla professione di uno dei due. 
  • Le aziende costituite dopo il matrimonio in cui entrambi i coniugi partecipano alla gestione, gli utili delle aziende costituite prima del matrimonio da un solo coniuge gestite insieme dai coniugi.
  • I frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione.
  • I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, non consumati al momento dello scioglimento della comunione. 

Non sono quindi beni comuni i beni ad uso personale o professionale di uno dei due coniugi, i beni di cui uno dei due è venuto in possesso per eredità o donazione, i beni ottenuti come risarcimento di danni. 

Il fatto che un bene sia considerato comune tra i coniugi significa che è di proprietà di entrambi e che entrambi devono concordare come disporne (ad esempio per venderlo). Tuttavia, in caso di separazione o di divorzio, ai fini di stabilire i doveri economici di un coniuge verso l'altro il giudice prende in considerazione sia i beni comuni che quelli propri. Questo vale anche per la casa.

Ultimo aggiornamento 26/09/2019

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