Condizioni Generali del Contratto

Le condizioni generali del contratto sono delle clausole inserite nel contratto in modo unilaterale da una delle due parti, che hanno lo scopo di dare uniformità a tutti i suoi rapporti contrattuali. È il caso ad esempio di un contratto di fornitura di energia elettrica per un utente domestico, o anche di un contratto di mutuo.

Sono regolati dall'articolo 1341 del codice civile. Quest'ultimo stabilisce che le condizioni generali del contratto sono valide se l'altra parte le conosceva nel momento della stipula, o avrebbe dovuto conoscerle secondo “ordinaria diligenza”, vale a dire secondo un comportamento che la maggior parte delle persone adotterebbero. 

La possibilità per una parte di inserire condizioni generali si scontra tuttavia con la seconda parte dell'art. 1341 del codice civile che prevede che "non hanno effetto, se non specificatamente approvate per iscritto" le condizioni che avvantaggiando fortemente colui che le propone o limitano notevolmente la sfera d'azione della controparte. Tra queste vi sono ad esempio:  

  • Quelle che limitano la responsabilità della parte che le ha inserite.
  • Quelle che danno la facoltà alla parte che le ha inserite di rescindere o sospendere il contratto.
  • Quelle che pongono nei confronti della contraente decadenze e limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni.
  • Quelle che limitano la controparte nel ricorrere all'autorità giudiziaria.

La presenza di queste clausole (clausole vessatorie), seppur esplicitamente approvate dalla controparte, determina uno squilibrio contrattuale per cui è possibile individuare una parte "forte" (impresa o professionista che redige il contratto) ed una parte "debole" (cliente che sottoscrive il contratto).

Ciò accade soprattuto nei contratti per adesione e nei contratti a distanza che, utilizzati ampiamente nell'ambito del credito e in quello assicurativo, prevedono una disciplina ad hoc con specifiche tutele a vantaggio dei sottoscrittori (consumatori).

A tutela dei consumatori le clausole vessatorie sono sanzionate con la nullità, anche se apposte in buona fede. A titolo d'esempio sono inoltre considerate sempre vessatorie, fino a prova contraria le clausole:

  • Che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di danno o morte del consumatore.
  • Che escludono o limitano i diritti del consumatore come ricorrere in giudizio.
  • Imporre al consumatore inadempiente il pagamento di importi eccessivamente esosi.
  • Riconoscere solo al professionista la possibilità di recedere dal contratto.
  • Consentire al professionista di modificare a piacimento alcune clausole.

Altre volte le clausole di un contratto possono avere un carattere dubbio pertanto la loro vessatorietà dovrà essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio, delle circostanze caratterizzanti l'adesione al contratto, ed ogni altro aspetto possa risultare significativo per determinare la presenza di un sostanziale squilibrio a vantaggio della parte "professionista".

In fine non sono mai vessatorie le clausole che riproducono norme di legge, nè le clausole che sono il risultato di trattativa individuale.

Ultimo aggiornamento 20/09/2019

Termini correlati