Registrazione

La registrazione consiste nel deposito del documento o contratto presso l'Ufficio del Registro, serve prevalentemente a scopi fiscali. Può avere importanza anche sotto l'aspetto del diritto privato, in quanto costituisce il mezzo di prova per dimostrare la data di una scrittura privata di fronte ai terzi.

L'omissione della registrazione non produce l'invalidità del contratto, ma ne impedisce l'esibizione in giudizio finché non sia avvenuta la registrazione e non sia pagata la sanzione pecuniaria per la ritardata registrazione.

La registrazione non è sempre obbligatoria per tutti i tipi di atti: per alcuni è necessaria e va eseguita entro un termine stabilito dalla legge, per altri, invece, è richiesta solo in caso d'uso.

La maggior parte dei contratti o degli atti giuridici non deve essere registrata, ma spesso si sceglie la via della registrazione per tutelare le parti e stabilire una data certa, in caso di contestazioni di terze parti. 

È obbligatoria la registrazione:

  • nelle compravendite di immobili, la costituzione di una società o l’aumento del capitale sociale;
  • nei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia;
  • negli atti notarili con un termine fisso che varia per gli atti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

La registrazione in caso d’uso si ha:

  • negli atti che riguardano operazioni soggette ad IVA se realizzati con scrittura privata non autenticata;
  • nei trasferimenti di beni mobili esclusi gli autoveicoli, nelle cessioni di credito, nelle compensazioni e remissioni di debito e nei contratti preliminari.

Per la registrazione all'Agenzia delle Entrate è necessario portare la seguente documentazione:

  • almeno 2 originali del contratto o in alternativa 1 originale e 1 copia di cui l’ufficio ne attesterà la conformità all’originale;
  • la richiesta di registrazione, ossia il modello RLI compilato;
  • se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna predisporre un elenco, utilizzando il "modello RR", in cui vanno indicati i contratti da registrare;
  • i contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo), con data di emissione non successiva alla data di stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
  • la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro effettuata con Modello F24 Elementi identificativi.

I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca (regime sostitutivo) non devono versare l'imposta di registro ma sono tenuti al pagamento dell’imposta sostitutiva (acconto e saldo) da versare entro gli stessi termini previsti per l’Irpef.

In alternativa, le imposte di bollo e di registro possono essere versate richiedendo l’addebito sul proprio c/c utilizzando il modello richiesta di addebito su conto corrente bancario. 

 

Ultimo aggiornamento 18/10/2019

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