Penale estinzione anticipata

La penale per l'estinzione anticipata di un prestito è una cifra che bisogna pagare per rimborsare anticipatamente un finanziamento. Oggi le penali non esistono più su alcuni tipi di mutuo perché il Decreto Bersani, ovvero il decreto 7/2007, poi convertito nella legge 40/2007, ha tolto la possibilità agli istituti di credito di richiederle. Solo per i mutui stipulati prima del 2007 la penale è ancora prevista, ma la legge ha comunque determinato un tetto massimo che non può essere superato. 

Bisogna però sottolineare che non tutti i mutui sono esenti dalla penale estinzione anticipata. Sono esenti:

  • I mutui per l'acquisto di una casa.
  • I mutui stipulati per ristrutturare una casa.
  • I mutui per l'acquisto di immobili ad uso commerciale, produttivo o professionale, ma solo se a stipularli è una persona fisica e non una persona giuridica (vale a dire non aziende, società, ecc). 

Questo non significa che per la chiusura anticipata di un mutuo non ci sia alcuna spesa. Bisognerà infatti pagare alcune spese amministrative e calcolare i dietimi di interesse maturati dal momento del pagamento dell'ultima rata fino all'estinzione del prestito. 

Tuttavia, le banche non hanno diritto di “punire” chi ha la possibilità di estinguere anticipatamente il suo mutuo. Per quanto riguarda invece i mutui stipulati prima del 2007, il calcolo delle penali ancora dovute è piuttosto complicato e differisce tra i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile o misto. Per accertarsi che la penale calcolata dalla propria banca non superi i limiti di legge, ci si può rivolgere a un'associazione dei consumatori. Se viene appurato che il limite è superato, si può richiedere alla banca di attenersi alla legge e di abbassare la penale. 

Ultimo aggiornamento 18/10/2019

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