Pegno

Si parla di pegno quando un bene viene posto a garanzia di un prestito, e viene così consegnato al creditore. Si tratta di un diritto reale, vale a dire che se un debitore non ripaga il suo debito, il creditore ha diritto di rifarsi sul bene posto a garanzia anche se quest'ultimo è stato venduto, facendo valere il cosiddetto diritto di seguito. 

Un pegno può avere per oggetto:

  • Beni mobili, come oggetti di valore (gioielli, auto, elettrodomestici, ecc). 
  • Crediti a sua volta vantati dal debitore. 

Viene costituito da un contratto scritto. Nel caso del pegno di un credito, il debitore di tale credito deve essere notificato del pegno o accettarlo tramite una scrittura privata. In caso di mancato pagamento del debito per cui il credito è stato messo a garanzia, il creditore ha diritto a riscuoterne il pagamento. 

Nel caso del pegno di un bene mobile, il creditore lo custodisce ma non può utilizzarlo, salvo che per farne la manutenzione necessaria a mantenerlo nella stessa condizione in cui era quando è stato consegnato. In entrambi i casi, se il prestito viene ripagato, il pegno viene riconsegnato.

Un particolare tipo di pegno è quello detto rotativo. Il pegno rotativo riguarda dei beni che scadono nel tempo e che possono essere sostituiti con altri senza dover rifare un nuovo contratto di pegno. Parliamo ad esempio di titoli dati in pegno a un istituto di credito. Allo scadere dei titoli, la banca può utilizzare il ricavato per acquistarne di nuovi da porre in pegno come garanzia per lo stesso prestito. In questo senso, l'oggetto del pegno “ruota”, venendo sostituito senza però che la garanzia sia estinta. 

Il pegno è una delle tre tipologie di garanzia reale stabilite dal codice civile italiano. Le altre due sono l'ipoteca e il privilegio.

 

Ultimo aggiornamento 30/09/2019

Termini correlati