Qualità della cosa venduta
Se la cosa venduta non ha le qualità promesse o essenziali all'uso cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto. Vi è l’onere della denunzia per difetto di qualità entro breve termine.
Così come previsto dall’articolo 1490 del Codice civile, il venditore deve poter garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che non la rendano idonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuiscano in modo notevole il valore.
Per vizio si intende un’imperfezione materiale della cosa o anche la mancanza di qualità e dunque l’assenza dei requisiti di pregio e funzionalità che la cosa dovrebbe invece presentare.
L’acquirente può far ricorso alla garanzia per i vizi della cosa venduta per vie legali ma solo se al momento della stipula non risulta effettivamente a conoscenza di tali vizi, né avrebbe mai potuto rilevarli. Se si riesce a dimostrare che il venditore ha però dichiarato che la cosa era priva di vizi, la garanzia è dovuta anche per vizi che risultano riconoscibili.
In caso di vizi della cosa venduta si può procedere in due modi:
- con la risoluzione del contratto: l’alienante deve restituire il prezzo e rimborsare spese e pagamenti relativi alla vendita; l’acquirente è tenuto a restituire il bene.
- con la riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione di valore derivante dall’esistenza di vizi non dichiarati della cosa.
Il venditore è anche tenuto a risarcire al compratore i danni per i vizi che compromettono la qualità della cosa. Il venditore è tenuto a risarcire l’acquirente salvo non dimostri di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.
L’acquirente, invece, è tenuto a denunciare all’alienante i vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta a meno che non ci sia una scadenza differente stabilita dalle parti o dalla legge. Il tempo di prescrizione dell’azione è di un anno dalla consegna ma il compratore ha sempre il diritto a far valere la garanzia, a patto che il vizio della cosa sia stato reso noto entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
Ultimo aggiornamento 26/09/2019