Provvigione

È il compenso che spetta all’intermediario a fronte della prestazione dallo stesso effettuata. La provvigione è disciplinata dall’articolo 1755 del Codice civile e stabilisce che il mediatore ha diritto ad un corrispettivo, da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso grazie al suo intervento. Si può parlare di affare concluso quando tra le due parti nasce un vincolo obbligatorio.

Non sussiste il diritto al compenso quando, al termine di una prima fase di trattative fatte da un mediatore ma senza successo, le due parti giungono alla conclusione di un affare per merito di altre iniziative che non sono riconducibili all’intervento del mediatore. 

In questa sede vogliamo occuparci del diritto alla provvigione per un mediatore immobiliare.  

La figura del mediatore immobiliare è regolamentata dagli articoli 1754-1765 del Codice civile. Si tratta del soggetto che mette in contatto due o più parti per giungere alla conclusione di un affare.  La provvigione dell’agenzia immobiliare viene versata al termine della trattativa, ovvero quando si giunge a firmare il contratto preliminare, noto anche come promessa di vendita. Il compromesso, infatti, ha valore legale e vincola venditore e acquirente a rispettare le condizioni, quali: prezzo, tempi per la scrittura del contratto.

L’agenzia immobiliare ha diritto alla provvigione soltanto se partecipa in modo attivo alla fase di mediazione, fornendo supporto ed assistenza al cliente fino alla redazione dell’accordo scritto. Il diritto alla provvigione per il mediatore viene maturato, dunque, in caso di stipula di contratto preliminare, indipendentemente dalla stipula del contratto definitivo.

In pratica l’attività svolta dal mediatore deve rappresentare il motivo principale per cui si è concluso l’affare: l’intermediario vanta il diritto alla provvigione quando senza il suo intervento l’affare non si sarebbe concluso.

Il diritto alla provvigione non matura quando:

  • Il mediatore non è iscritto al Rea o l’impresa non risulta iscritta al Registro delle Imprese.
  • L’affare non è stato concluso grazie all’intervento del mediatore.
  • Se l’intervento del mediatore è stato inutile e le parti, messe in contatto inizialmente dall’intermediario, concludono l’affare grazie a nuove iniziative del tutto diverse rispetto a quelle proposte dal mediatore. È il caso, ad esempio, di quando viene stabilito un prezzo di vendita più basso rispetto a quello prospettato dal mediatore. 

Ultimo aggiornamento 23/09/2019

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