Promessa di Vendita

È il contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto di cui fin dall'inizio viene determinato l'intero contenuto. Oggetto del contatto è una prestazione di fare. La promessa di vendita è denominata anche "contratto preliminare" o "compromesso".

La promessa di vendita è regolata dall’articolo 1351 del Codice civile. La norma prevede che, qualora una delle due parti fosse inadempiente alla stipula del definitivo, l’altra possa procedere legalmente ed ottenere una sentenza a favore, che produca lo stesso risultato che si sarebbe raggiunto con il definitivo. È necessario, dunque, che il contratto preliminare abbia la stessa forma del definitivo.

Il compromesso definisce i termini e le condizioni di acquisto del bene e va redatto per iscritto e controfirmato dalle parti. Con il contratto preliminare il venditore e l’acquirente si impegnano a portare a termine il passaggio di proprietà.

La promessa di vendita è il primo passo da compiere in vista dell’acquisto di una casa o di qualsiasi altro immobile. Può essere redatta con una scrittura privata ma ci si può rivolgere pure ad un notaio, rendendo così il compromesso un atto pubblico. Questa seconda opzione prevede il pagamento di un’imposta di registro.

Con la firma del preliminare la proprietà dell’immobile non viene ceduta, ma le due parti coinvolte vengono vincolate per un suo trasferimento futuro. Il venditore resta, dunque, il titolare dei diritti di proprietà sul bene immobile sino alla data del rogito di acquisto.

Con la promessa di vendita l’acquirente e il venditore perdono il diritto di recedere. Il contratto preliminare rappresenta, infatti, un mezzo importante che tutela le due parti dal possibile rincrescimento dell’altra. La promessa di vendita definisce pure le condizioni dell’atto finale.

Il contratto preliminare viene considerato valido quando:

  • Contiene la manifestazione di volontà di venditore e acquirente nel voler concludere la compravendita.
  • Specifica il prezzo stabilito per la compravendita.
  • Presenta una descrizione particolareggiata dell’immobile (indirizzo, tipologia di appartamento, numero di vani).

Nella promessa di vendita vanno inserite anche le clausole accessorie, quale l’indicazione di una data entro cui stipulare il rogito.

Ultimo aggiornamento 23/09/2019

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