Procura

È l’atto con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentanza. La procura serve a rendere noto a tutti coloro con i quali il rappresentante entrerà in contatto, che lo stesso è stato autorizzato a trattare.

La procura, definita anche delega, è disciplinata dall’articolo 1388 del Codice civile e prevede che un individuo dia ad una persona di fiducia l’incarico di coordinare situazioni di suo interesse.

Con la procura sono sempre coinvolti due soggetti:

  • Il rappresentante ha il potere di rappresentanza mediante la procura. Questo soggetto può essere definito anche procuratore.
  • Il rappresentato è chi concede il potere di rappresentanza e detiene l’interesse nell’atto o nel negozio giuridico.

Un esempio concreto è quello di un procuratore che gestisce le trattative e la stipula di un contratto di compravendita di un immobile. Il bene, naturalmente, sarà di proprietà del rappresentato.

Nel caso di avvocato e cliente si può parlare di procura alle liti: un soggetto concede il potere di rappresentanza al suo legale affinché possa rappresentarlo e difenderlo in tribunale, operando per suo conto. L’avvocato riveste il ruolo di procuratore per il suo cliente.

La procura, affinché possa essere ritenuta valida, deve avere la stessa forma dell’atto che si andrà a concludere. Nel caso di trasferimenti di proprietà di un bene è il caso di ricorrere alla procura notarile.

Il rappresentante deve tener conto dei limiti, stabiliti nell’atto di procura, per lo svolgimento del suo compito. Se il suo potere è concludere una compravendita, non potrà poi certo occuparsi di ciò che riguarda il restyling dell’immobile.

Ci sono diversi tipi di procura, a seconda della quale vengono definiti anche i limiti delle azioni di un procuratore:

  • La procura generale prevede che un soggetto dia al rappresentante il potere di compiere tutte o una serie di azioni in suo interesse. Il procuratore ha poteri maggiori.
  • La procura speciale riguarda, invece, un compito specifico ed ha una durata prestabilita. 

La procura non va confusa con il mandato: l’atto di procura è un negozio unilaterale e non un contratto. Il procuratore agisce senza dover chiedere il permesso per ogni sua azione ma tenendo conto dei limiti imposti dalla delega.

Il mandato, invece, è un contratto bilaterale: un soggetto è tenuto a compiere atti per nome e per conto di un altro soggetto. Il mandatario non è un rappresentante del mandante.

Ultimo aggiornamento 23/09/2019

Termini correlati