Mandato con rappresentanza

Il mandato con rappresentanza è quella forma di contratto con cui una parte assume l'obbligo di compiere uno o più atti per conto e nell'interesse dell'altra parte. Nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce direttamente per conto del mandante. Il mandatario potrà ad esempio acquistare beni che apparterranno immediatamente al mandante.

Il soggetto che si impegna a compiere uno o più atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto è detto mandatario. Il soggetto che affida al mandatario il compimento di un’attività giuridica è invece detto mandante.

Il mandatario è obbligato ad eseguire il suo mandato con la diligenza e la serietà del buon padre di famiglia. Deve inoltre rendere note al mandante le circostanze che possono determinare revoca o modifica del mandato. Dal canto suo, il mandante è tenuto a corrispondere al mandatario quanto pattuito (se il mandato è oneroso).

Il conferimento di mandato con rappresentanza implica che il contratto di mandato è accompagnato da una procura ad agire per conto del mandante. In questo caso gli atti giuridici conclusi dal mandatario si riversano automaticamente nella sfera giuridica del mandante, come se vi fosse un atto di procura. Quindi producono effettivi giuridicamente rilevanti. Si può definire il mandato con rappresentanza come una forma di fusione tra un contratto di mandato e una procura.

Al mandato con rappresentanza si applica la disciplina sulla procura :

  • il mandatario dichiara il nome del mandante;
  • gli atti giuridici conclusi si trasferiscono automaticamente nella sfera giuridica del mandante.

Nel mandato con rappresentanza il mandatario presta un'attività negoziale rispettando le intenzioni dichiarate o pre­supposte del mandante. In questa fattispecie di mandato, la volontà del mandatario corrisponde a quella del mandante senza identificarsi con essa.

Il mandato con rappresentanza può estinguersi per conclusione dell’affare, scadenza del termine, revoca da parte del mandante, rinunzia o fallimento del mandatario, interdizione o decesso. 

 

 

Ultimo aggiornamento 24/09/2019

Termini correlati