Registri immobiliari

I registri immobiliari servono ad accertare le vicende dei beni. In particolare, servono ad appurare se una determinata proprietà risulta venduta o no ad altre persone, oppure se è gravata da ipoteca o privilegi.

Nei pubblici registri immobiliari sono raccolti tutti gli atti, contratti e informazioni riguardanti vicende, anche giudiziali, che hanno ad oggetto beni immobili e diritti reali insistenti su beni immobili.

Secondo l'articolo 812 del Codice Civile sono beni immobili:

  • il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo;
  • i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.

Sono considerati beni mobili tutti gli altri beni ad esclusione di quelli sopra elencati.

Secondo l'articolo 2643 del Codice Civile, devono essere iscritti ai registri pubblici immobiliari, attraverso la trascrizione:

  • i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell’enfiteuta;
  • i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
  • i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
  • gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
  • i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
  • gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
  • gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
  • i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
  • gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente;
  • i contratti di anticresi;
  • le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
  • le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Tali atti non hanno effetto su terzi che, a qualunque titolo, hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

 

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

Termini correlati