Riduzione dell'ipoteca

La riduzione dell'ipoteca è l'atto mediante il quale si diminuisce la somma originariamente iscritta o si restringe l'ipoteca ad una parte soltanto dei beni.

L'ipoteca è il diritto di un creditore di espropriare un bene nel caso in cui un debitore non sia in grado di rimborsare un prestito nelle modalità e nei tempi stabiliti, e di venderlo per rifarsi. In caso di mutuo ipotecario, il bene posto a garanzia del prestito effettuato dall'istituto di credito nei confronti di un mutuatario è l'immobile che quel prestito serve ad acquistare, e l'iscrizione dell'ipoteca è una condizione necessaria per ottenere il prestito in questione. 

Per evitare che l'ipoteca sia iscritta per una somma superiore al credito o su una quantità esagerata di beni, il codice civile prevede la possibilità di ridurla o restringerla.

In particolare, il comma primo dell'articolo 2872 del Codice Civile, stabilisce che "la riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni".

Esistono due diversi modi di riduzione dell'ipoteca:

  • la riduzione della somma ipotecata che non avrebbe effetti sull'efficacia dell'iscrizione;
  • la restrizione dell'ipoteca solo ad alcuni beni che, invece, potrebbe rappresentare una forma di modifica della stessa ipoteca.

Inoltre, la restrizione di ipoteca potrebbe avere come oggetto un solo bene. Secondo l'articolo 2872 del Codice Civile, comma due, la restrizione può avere luogo lo stesso, ma solo nel caso in cui l'unico bene che ne costituisce l'oggetto abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere. 

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Ultimo aggiornamento 24/09/2019

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