Mutuatario

È definito mutuatario una o più persone alle quali viene intestato il contratto di mutuo, le quali si impegnano, a loro volta, a rimborsare il finanziamento. Si differenzia dal mutuante che è il soggetto, la banca o la finanziaria che concede un mutuo.

Il mutuo, dunque, è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

ll mutuante, per questo motivo, è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto e cioè lo scioglimento del vincolo contrattuale. La risoluzione può avvenire

  • la risoluzione per inadempimento (artt. 1453-1462 c.c.);
  • la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466 c.c.);
  • la risoluzione per eccessiva onerosità (v. artt. 1467-1469 c.c.).

Secondo contratto il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. La legge, inoltre, prevede che se nel contratto sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

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Ultimo aggiornamento 23/09/2019

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