Assenso alla Cancellazione

Con assenso alla cancellazione si intende la dichiarazione di una banca con cui questa acconsente alla cancellazione di un'ipoteca posta a garanzia di un mutuo. Essa avviene quando il mutuo viene estinto tramite il pagamento regolare da parte del mutuatario. 

Secondo la Legge Bersani n.40 del 2007, si parla di cancellazione automatica. Vale a dire che per cancellare l'ipoteca basta semplicemente che l'istituto di credito presso cui era stato acceso il mutuo comunichi agli uffici territoriali appositi l'estinzione del mutuo stesso, e quindi l'esigenza di rimuovere l'ipoteca. Non è necessario rivolgersi a un notaio e il mutuatario non deve pagare nulla. 

Tale comunicazione di assenso alla cancellazione va effettuata entro 30 giorni dal momento dell'estinzione del mutuo (anche anticipata). Rimangono poi all'istituto di credito 30 giorni per eventualmente opporsi, se esistono le motivazioni, alla cancellazione.

È bene notare, per precisione, che esistono altri modi per ottenere la cancellazione di un'ipoteca: 

  • La cancellazione tramite atto notarile, che è immediata e definitiva ed è un atto unilaterale svolto dal notaio e dal creditore, che viene quindi comunicato all'Agenzia delle Entrate, e le cui spese sono pagate dal debitore. 
  • La cancellazione tramite ordinanza del giudice, a seguito di un pronunciamento riguardante, ad esempio, l'annullabilità di un contratto di prestito. 

Bisogna poi dire che l'ipoteca può estinguersi per vari motivi, tra cui:

  • Per la cancellazione dell'iscrizione, come detto sopra.
  • Per il mancato rinnovo, che va effettuato dopo 20 dalla prima iscrizione.
  • Perché l'obbligazione si estingue.
  • Perché il bene ipotecato è andato a perimento.
  • Per rinuncia del creditore.
  • Per la scadenza del termine limite dell'ipoteca.
  • Per un provvedimento che ordina la cancellazione dell'ipoteca.

Ultimo aggiornamento 06/09/2019

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