Annullabilità

Per annullabilità si intende la possibilità di rendere nullo un contratto a causa di una ragione specifica, come ad esempio un errore, l’incapacità del soggetto contraente, vizi di forma, truffe, adesione al contratto mediante la violenza, ecc. Un contratto che presenta errori, vizi, ecc, è lesivo degli interessi di una delle parti, e quindi per questo deve essere annullato. tuttavia, rimane valido fino a quando un giudice non accoglie la domanda di annullamento. 

Per annullare un contratto, dunque, bisogna presentare l’apposita domanda a un giudice, che provvederà ad esaminare la situazione. I tempi della prescrizione sono piuttosto lunghi, dato che sono di cinque anni. 

Nel caso dei mutui, un contratto di mutuo può essere annullato, ad esempio, se il tasso di interesse applicato dall’istituto di credito risulta superare la soglia dell’usura. Il tasso di usura viene individuato su base trimestrale dalla Banca d’Italia, tramite l’analisi del tasso effettivo globale medio (la media dei tassi applicati dai vari istituti di credito sul mercato) registrato per le diverse categorie di prestito. Se un tasso supera del 50% il tasso effettivo globale medio, allora è considerato un tasso usurario

Se un mutuo risulta gravato da interessi da usura, il contratto deve essere considerato nullo e il mutuatario non tenuto a pagare gli interessi. Non solo, ma quelli pagati fino ad allora andranno restituiti integralmente, non solo per la percentuale che supera la soglia dell’usura. Questo è stato stabilito dalla Cassazione con la sentenza n.350/2013. 

Bisogna sottolineare che un tasso è considerato di usura anche quando esso cresce in virtù di penali applicate dalla banca a causa di un ritardo nei pagamenti. In questo caso però il debitore non è tenuto a pagare la quota degli interessi che supera la soglia dell’usura.

Ma cosa fare in caso di tasso usurario? Per prima cosa, è bene inviare un reclamo formale alla banca, con la richiesta di ricalcolare gli interessi. Se la banca non risponde entro 30 giorni, ci si può rivolgere con un reclamo (entro 12 mesi) all’Arbitro bancario e finanziario (Abf).

Ultimo aggiornamento 06/09/2019

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