Simulazione

La simulazione è un istituto giuridico – regolato dal Codice Civile dall’ex articolo 1414 – attraverso il quale le parti convengono una serie di accordi attraverso un contratto o comunque un atto negoziale, allo scopo di poter dimostrare a terzi che vi è una trattativa in corso. Non si tratta quindi di un falso contratto, quanto di un contratto atto a proteggere le parti da sguardi indiscreti. Se il contenuto delle trattative è lecito, infatti, la legge lo consente.

Corrisponde, di fatto, a mettere nero su bianco – a norma di legge – le trattative attraverso le quali si giungerà all’accordo finale che sarà poi sancito dal contratto vero e proprio.

Più in generale, la simulazione serve a produrre gli effetti reali di una situazione non ancora concretizzata attraverso la ratifica di un atto ufficiale.

Il contratto di simulazione – o contratto simulato – ha determinate caratteristiche, ecco quali: 

  • Accordo simulatorio: serve a manifestare la volontà delle parti, in forma riservata, l’intenzione che il contratto che sarà poi stipulato - il contratto ufficiale – non produrrà effetti contro di essi. Per realizzare questo tipo di accordo non è necessario che sia in forma scritta, in quanto è sufficiente la promessa a voce.
  • Accordo dissimulato: in questo caso, l’accordo serve a non rendere palesi le reali trattative in corso. Perché si fa questo? Allo scopo di mantenere occulte le trattative e le manifestazioni di volontà tra le parti, che all’ombra dell’accordo dissimulato possono regolare tutti gli aspetti che regoleranno il reale rapporto giuridico (il contratto).
  • Controdichiarazione scritta: anche se non è imposto dal Codice Civile, le parti possono anche decidere di mettere nero su bianco gli accordi che si stanno stringendo e che sono coperti dal contratto simulato. È la soluzione scelta da chi vuole potersi cautelare nel caso in cui si dovessero fornire prove concrete in sede processuale.
  • Causa simulandi: contiene lo scopo che ha reso possibile il contratto simulato. Nel caso in cui le intenzioni della trattativa fossero illecite, allora si parlerà di simulazione fraudolenta.

Diverso è il caso della simulazione che si può realizzare al fine di ottenere immediatamente il risultato finale nel caso si volesse accendere un mutuo oppure acquistare una polizza assicurativa.

Ultimo aggiornamento 30/09/2019

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