Mora del Debitore

La mora del debitore consiste nel ritardo ingiustificato ad adempiere. Viene anche detta mora debendi. Perché si verifichi la mora è necessaria la costituzione in mora cioè l'atto con il quale il creditore richiede al debitore l'adempimento della prestazione. Quest'atto, comunque, non è necessario e la mora si verifica automaticamente per il solo fatto del ritardo.

La mora produce degli effetti giuridici ai danni del debitore e, quindi, è molto importante risalire al momento in cui il debitore è da essere considerato in mora. Secondo il Codice Civile il debitore è considerato in mora da quando il creditore gli chiede un adempimento in via formale.

Il codice civile stabilisce, in particolare, che il debitore «è costituito in mora mediante un'intimazione o richiesta effettuata per iscritto». In questo caso si parla di mora ex persona che si ha con un’intimazione scritta nella quale si precisi attraverso un documento chiaro e preciso l’intimazione ad adempiere.

La mora ex persona si distingue dalla mora ex re nei seguenti casi:

  • quando l'inadempimento proviene da fatto illecito;
  • quando è scaduto il termine;
  • quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler più adempiere.

Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo, secondo l’articolo 1223 del Codice Civile, deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa. 

Diversa è la situazione legata alla mora del creditore che avviene quando vi è una divergenza tra le parti circa l'entità della prestazione e che il creditore non vuole accettare ciò che il debitore vuol prestare. La mora ha luogo quando il creditore senza legittimo motivo si rifiuta di ricevere il pagamento offerto dal debitore.

Ultimo aggiornamento 23/09/2019

Termini correlati