Mora del Creditore

La mora del creditore, detta anche mora accipiendi, si ha quando vi è una divergenza tra le parti circa l'entità della prestazione e il creditore non vuole accettare ciò che il debitore vuol prestare. La mora ha luogo quando il creditore, senza legittimo motivo, si rifiuta di ricevere il pagamento offertogli dal debitore.

La mora del creditore si distingue dalla mora del debitore che consiste nel ritardo ingiustificato ad adempiere. Viene anche detta mora debendi. Perché si verifichi la mora è necessaria la costituzione in mora, cioè l'atto con il quale il creditore richiede al debitore l'adempimento della prestazione. Quest'atto, comunque, non è necessario e la mora si verifica automaticamente per il solo fatto del ritardo.

Obiettivo univoco degli istituti “mora solvendi” e “mora credendi” appare l’esigenza di evitare i danni derivanti dal ritardo, rispettivamente nell’adempiere e nel ricevere la prestazione, scaturenti da una obbligazione.

La messa in mora dell’obbligato, determina un inadempimento con conseguenze sul piano civilistico, consistente nella violazione di un obbligo fonte di responsabilità in capo al debitore. Al contrario, nella mora del creditore non interviene una valutazione di colpevolezza e di responsabilità. Tale palese differenza deriva dalla diversità delle fonti giuridiche dalle quali le due diverse posizioni traggono origine. A conferma della diversa valutazione delle due fattispecie, le conseguenze della non accettazione, a cura del creditore, della prestazione che non comporta una violazione (ergo, un obbligo) ma semplicemente un onere.

Quando il creditore è in mora è a suo carico l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per una causa non imputabile al debitore. Ecco di seguito gli effetti:

  • Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che siano stati percepiti dal debitore;
  • Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta;
  • Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

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