Modello Unico Persone Fisiche (ex 101)
I modelli 101/730/Unico rappresentano la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Salvo casi particolari, tutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, ovvero al modello 730 (ex 101) in caso di pensionati o di lavoratori dipendenti, o al modello Unico Persone Fisiche (Unico Pf) in caso di redditi d’impresa o da lavoro autonomo (per cui i contribuenti sono tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione Iva). In particolare, il modello Unico Pf è un modello unificato che permette di presentare più dichiarazioni fiscali.
Sono obbligati ad utilizzare il modello Unico Pf i contribuenti che:
- nell’anno oggetto di dichiarazione hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, da lavoro autonomo per i quali è richiesta la partiva IVA, redditi non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate o da cessione di partecipazioni non qualificate in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, redditi provenienti da “trust”;
- nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione, non risultano residenti in Italia;
- devono presentare anche solo una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Pf (come nel caso di investimenti ed attività finanziarie all’estero).
A differenza del modello 730, che prevede la presentazione del documento al sostituto unico d’imposta, o ai Caf e professionisti abilitati, il modello Unico Pf deve essere presentato, salvo casi particolari, per via telematica:
- direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline, se il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione dei sostituti d’imposta per un numero di soggetti fino a 20; tramite il servizio telematico Entratel, se il contribuente è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti);
- tramite intermediari abilitati (Caf, professionisti abilitati, ecc..)
Possono presentare la dichiarazione in forma cartacea, ed entro il termine del 30 settembre, i contribuenti che si trovano all’estero, oppure coloro che:
- pur possedendo redditi dichiarabili con il modello 730, non possono presentarlo;
- pur potendo presentare il 730, devono dichiarare redditi o comunicare dati tramite quadri del modello Unico;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Come già accennato, il contribuente è tenuto alla presentazione dell’Unico entro il 30 settembre. In caso di presentazione del modello entro i 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, verrà applicata una sanzione da 258 a 1.032 euro, che il contribuente può evitare versando spontaneamente una sanzione ridotta di 25 euro.
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.
Ultimo aggiornamento 25/09/2019