Prezzo-valore
A partire dal 1 gennaio 2007 (art.1, comma 497, della legge n.266/2005) per alcune categorie di trasferimenti immobiliari, si può assumere il valore catastale come base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Si parla in questo caso di prezzo-valore.
Perché possa essere utilizzato il prezzo valore, è necessario che nel trasferimento di proprietà, ricorrano i seguenti requisiti:
- Deve trattarsi di fabbricato denunciato presso il catasto dei fabbricati nella categoria “abitativa”
- Il trasferimento dell’immobile – e delle relative pertinenze - deve essere fatto a favore di un soggetto privato
- La parte che cede l’immobile deve essere un privato o, in alternativa, una società o impresa in regime di esenzione di IVA
- L’atto di compravendita deve riportare, in modo esplicito, la richiesta della parte acquirente di ricorrere al criterio del prezzo valore.
Ultimo aggiornamento 28/05/2019