Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva per i mutui è una particolare tipologia d’imposta sui mutui che è dovuta in sostituzione ad altre imposte. L’imposta sostitutiva si calcola in maniera proporzionale e cambia a seconda della natura del finanziamento.

Introdotta nel 1973, l’imposta sostitutiva per i mutui non si applica soltanto ai mutui. Essa è dovuta per tutte le tipologie di finanziamento, ottenuti in Italia, che hanno una durata medio-lunga cioè superiore ai 18 mesi. Sono quindi soggetti al pagamento dell’imposta sostitutiva:

  • i mutui chirografari vale a dire quei mutui della durata massima di 15 anni garantiti da un solo documento, definito chirografo;
  • i mutui ipotecari vale a dire i mutui sottoscritti attraverso un’ipoteca sull'immobile acquistato
  • le aperture di credito.

Una delle particolarità dell'imposta sostitutiva è che, pur essendo dovuta dal contribuente, essa è trattenuta direttamente dalla banca o dall’istituto di credito che concede il mutuo. La banca procede quindi al pagamento dell’imposta per conto del cliente sottraendola all’importo erogato.

L’imposta sostitutiva è un’imposta opzionale. Il pagamento della stessa può essere fatto in sostituzione del pagamento di altre tipologie di imposte. Il pagamento dell’imposta sostitutiva consente infatti di evitare:

  • le imposte ipotecarie;
  • l'imposta di registro;
  • l’imposta di bollo;
  • le imposte catastali;
  • le tasse sulle concessioni governative.

Il valore dell’imposta sostitutiva viene calcolato in termini percentuali. Nel caso di mutui contratti per l’acquisto della prima casa, da adibire ad abitazione principale, l’imposta sostitutiva è pari allo 0.25%. Anche nel caso di mutui finalizzati all’acquista o alla ristrutturazione di uffici, di depositi o di magazzini l’imposta risulta pari allo 0.25%. Qualora invece il mutuo venisse contratto per l’acquisto o per la ristrutturazione di una seconda casa, quest’imposta è pari al 2%.

 

 

 

Ultimo aggiornamento 24/09/2019

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