Insolvenza

L’insolvenza si definisce come la condizione nella quale un soggetto inadempiente si dimostra incapace di rispettare le sue obbligazioni nei confronti dei creditori.
Tale condizioni è generalmente dovuta dalla mancanza dei mezzi economici necessari per effettuare i pagamenti dovuti.

In una nota sentenza la Corte di Cassazione ha stipulato che : “l’insolvenza attiene ad una situazione oggettiva di impotenza economica, determinata dal fatto che l’imprenditore non sia in grado di adempiere regolarmente, e con mezzi normali, alle proprie obbligazioni ed alle scadenze pattuite. Pertanto, ai fini dell’accertamento di siffatte situazioni è del tutto irrilevante l’indagine circa l’ammontare dell’attivo dell’impresa, il quale può anche superare l’ammontare del passivo, senza con ciò escludere l’impossibilità per l’imprenditore di far fronte alle obbligazioni assunte.”

Nell’ordinamento giuridico italiano lo stato di insolvenza va dunque inteso come una vera e propria incapacità presente e futura di onorare i propri debiti. Come affermato dalla Corte di Cassazione, queste incapacità è slegata dalla presenza di eventuali residui attivi o altri crediti detenuti dall’imprenditore insolvente.

Sono considerati insolventi quei cittadini e imprenditori che :

  • non pagano totalmente i propri creditori;
  • pagano solo alcuni dei loro creditori;
  • pagano i propri debiti in parte;
  • pagano i propri creditori esclusivamente svendendo beni in proprio possesso.

Il concetto di insolvenza è un concetto diverso da quello di inadempimento. Si tratta in effetti di un concetto più ampio. Viene considerato insolvente anche chi riesce a pagare solo una parte dei suoi creditori, oppure li paga tutti ma in ritardo rispetto alla scadenza.

Il fatto di non essere in grado di onorare le proprie obbligazioni costituisce un presupposto giuridico “oggettivo” in presenza del quale un tribunale deve imperativamente dichiarare il fallimento del cittadino insolvente.


Ultimo aggiornamento 24/09/2019

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