Diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere è una comunicazione scritta inviata da una parte in un contratto all'altra parte, per intimarle di adempiere ai termini del contratto, altrimenti questo sarà sciolto. È disciplinata dall'articolo 1456 del codice civile, ed è un modo con cui una parte che si ritiene lesa dall'inadempimento dell'altra può risolvere il contratto in modo unilaterale ma senza rivolgersi a un tribunale.

Perché sia efficace in questo senso, la diffida deve contenere esplicitamente l'avvertimento sulla rescissione del contratto in caso di mancato adempimento dell'obbligo entro un determinato termine. Se la parte che l'ha ricevuta non risolve il problema, il contratto sarà considerato automaticamente risolto, senza bisogno di una sentenza. Tuttavia, se l'avvertimento non è esplicito, la comunicazione non è considerata una diffida ma un semplice sollecito.

La diffida ad adempiere è uno dei provvedimenti che una banca può prendere nei confronti di un mutuatario che non paga le rate del mutuo. Quando un debitore ha difficoltà a restituire il suo debito, infatti, le cose in genere procedono così:

  • L'istituto di credito ha un periodo di “tolleranza”, che in genere è della durata di 7 rate o di 180 giorni. In quel periodo, non richiede la rescissione del contratto di mutuo, ma può comunque inviare dei solleciti, comunicare la messa in mora del debitore e anche fare comunicazione al CRIF perché il debitore sia segnalato come cattivo pagatore. 
  • Dopo il periodo di “tolleranza” la banca può procedere con una diffida ad adempiere nella quale dice, in sostanza, che se il debitore non paga il contratto sarà rescisso e si avvierà l'iter per il pignoramento dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo. 
  • Conclusosi l'iter, l'immobile viene pignorato e venduto perché la banca possa avere il suo rimborso.

Ultimo aggiornamento 24/09/2019

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