Fallimento

Il fallimento è la dichiarazione dello stato di insolvenza di un imprenditore, ossia l'impossibilità di soddisfare regolarmente gli impegni assunti. In seguito ad esso, si avvia una procedura che fa sì che il patrimonio della persona fallita passi in mano a un curatore fallimentare, che lo userà per soddisfare i creditori.

Possono essere dichiarati falliti solo gli imprenditori commerciali, cioè solo quegli imprenditori che non operano nel settore agricolo. Il fallimento dunque non riguarda le persone comuni che, ad esempio, non riescono più a ripagare un debito. 

La dichiarazione di fallimento viene fatta da un tribunale, in seguito a un'istanza che può essere presentata:

  • Dall'imprenditore stesso
  • Da uno o più creditori.

L'istanza deve essere presentata presso la sezione fallimentare del tribunale responsabile per il luogo in cui l'azienda ha la sua sede principale (che può essere diversa dalla sede legale). Essa serve a dimostrare lo stato di insolvenza dell'imprenditore, tramite una documentazione che dimostri l'esistenza di debiti non pagati (come ad esempio fatture, contratti, ecc). 

Una volta che viene dichiarato, ne derivano diversi effetti per l'imprenditore:

  • Viene spossessato di tutti i suoi beni ad esclusione di quelli strettamente personali. Perde cioè la disponibilità e l'amministrazione dei beni in questione. I beni serviranno per ripagare i creditori, secondo il diritto di prelazione, cioè secondo un ordine preferenziale.
  • Deve consegnare al curatore tutta la corrispondenza (anche elettronica) che riguarda i rapporti connessi al fallimento, nonché le scritture contabili, gli elenchi di creditori e i bilanci.
  • Deve comunicare al curatore se sposta la sua residenza o il suo domicilio.
  • Perde la capacità processuale, che passa invece al curatore fallimentare.
  • I processi collegati ai rapporti inclusi nel fallimento si interrompono.
  • Il curatore può effettuare l'azione revocatoria fallimentare.

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

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