Evizione

Si parla di evizione quando, dopo una compravendita, una terza persona rivendica il suo diritto di proprietà sul bene venduto e la toglie, a norma di legge, al compratore. Secondo la legge (articolo 1476 del codice civile), il venditore è obbligato a garantire che il bene che vende sia libero dai vizi occulti e dal rischio di evizione. Di conseguenza, se questa avviene il compratore ha diritto non solo ad essere rimborsato dal venditore del prezzo pagato, ma anche a ricevere un risarcimento per danni. 

L'evizione può essere:

  • Totale: è il caso in cui il bene acquistato dal compratore risulti di proprietà di un altro, e quindi in cui il primo ne perde totalmente la proprietà. Il compratore può richiedere al venditore il rimborso del prezzo pagato e un risarcimento del danno. Un esempio è quello di un venditore truffaldino che mette in vendita un immobile che in realtà appartiene a un altro.
  • Parziale: quando il bene venduto risulta essere solo parzialmente di proprietà altrui. In questo caso il compratore può avere dal venditore un rimborso parziale del prezzo e un risarcimento dei danni. Un esempio è un venditore che vende una casa di cui è il comproprietario, insieme ad esempio al coniuge o a un parente, senza che quest'ultimo sia d'accordo con la vendita.
  • Limitativa: quando la terza persona vanta dei diritti reali minori sul bene, vale a dire dei diritti che non sono la proprietà, come ad esempio l'usufrutto, il diritto di abitazione, ecc. In questo caso si procede come nel caso di evizione parziale. Un esempio è un ex coniuge che mette in vendita un appartamento di sua proprietà, in cui però l'altro ex coniuge ha il diritto di abitazione.

In ogni caso, per stabilire l'evizione bisogna istituire un processo, che appurerà chi è il legittimo proprietario.

Ultimo aggiornamento 18/10/2019

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