Prelazione

La prelazione, nell'ordinamento italiano, è quel diritto che attribuisce al titolare una posizione di preferenza rispetto ad altri soggetti, a parità di condizioni, ai fini della costituzione e conseguente definizione di un negozio giuridico.

La fonte del diritto di prelazione può trarre il suo fondamento nella norma (definita prelazione legale) o nell'accordo di una o più parti le quali manifestano la volontà di concludere un determinato negozio giuridico (definita prelazione volontaria).

L'esistenza di una causa di prelazione lascia il concedente libero di scegliere se stipulare o meno il contratto ma, nel momento in cui decida di contrarre, lo vincola nella scelta del contraente. 

In particolare, sono cause legittime di prelazione:

Tale vincolo, invero, si traduce nell'obbligo, in forza del quale il concedente stesso è tenuto a comunicare al prelazionario o promissionario la propria volontà di concludere il contratto, alle sue condizioni e nei termini stabiliti per l'esercizio del diritto alla prelazione. Nel caso in cui la comunicazione venga omessa, oppure il contratto venga concluso con terzi, prima della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ovvero nonostante il prelazionario abbia esercitato il suo diritto, i rimedi per il prelazionario differiscono a seconda della natura volontaria o legale della prelazione stessa.

La prelazione può essere, come sopra, anticipato:

  • Volontaria, quando viene convenzionalmente prevista dalle parti. Il cd. patto di prelazione, più precisamente, può essere contenuto nel contratto principale ovvero in un atto giuridico distinto.

Tale patto, in ogni caso, vincola soltanto le parti; anche in caso di inadempimento del patto di prelazione, pertanto, il contratto stipulato tra il concedente e il terzo rimane valido ed efficace mentre al prelazionario spetta unicamente il diritto al risarcimento del danno.  

  • Legale, quando è prevista da una norma di legge. In tali ipotesi, la prelazione è ancora più pregnante, avendo efficacia, non solo tra i contraenti ma anche riguardo ai terzi che, in caso di violazione del diritto. Alla luce della maggiore efficacia della “prelazione legale” il prelazionario, a differenza della “prelazione volontaria” potrà agire nei confronti del terzo, chiedendo l’accertamento giudiziale con conseguenze aventi efficacia sul diritto acquisito in violazione a quanto stabilito con la prelazione. 

 

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

Termini correlati