Guide mutui
Guide utili per orientarsi nel mondo dei mutui
La sospensione delle rate del mutuo è un importante strumento con il quale il legislatore italiano ha voluto aiutare le famiglie che si trovano improvvisamente in condizioni di necessità per sopraggiunte difficoltà economiche.
La legge 244 del 24 dicembre 2007 ha infatti istituito il Fondo di solidarietà, presso il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) sul quale far confluire le risorse necessarie a far fronte alle richieste di sospensione delle rate da parte dei richiedenti.
Successivi interventi normativi hanno contribuito a perfezionare l’impianto della legge e a definire le modalità di funzionamento del Fondo la cui operatività risale all’aprile del 2013.
Il meccanismo di funzionamento del Fondo di solidarietà prevede la restituzione alle banche, per il periodo di sospensione delle rate, degli interessi relativi alle rate sospese, con l’esclusione della componente dello spread. In sostanza le banche, per il periodo di sospensione, non subiscono perdite finanziarie dovute all’erogazione di somme senza che queste producano gli interessi legati al “servizio” offerto; sarà il Fondo di solidarietà a compensare il mancato pagamento di interessi da parte del cliente con una somma uguale, al netto dello spread.
Possono beneficiare del diritto alla sospensione delle rate del mutuo, i cittadini titolari di un mutuo sottoscritto per l’acquisto di un immobile “prima casa” che si trovino in situazione di temporanea difficoltà dovuta a:
Naturalmente sono escluse dalle cause di cessazione del rapporto di lavoro, i casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, i casi di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, le situazioni di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e le dimissioni del lavoratore senza che a queste corrisponda una giusta causa.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso del contratto di mutuo. La sospensione non cancella le rate ma le “sospende” quindi l’effetto sul mutuo e sulle garanzie che a questo sono collegate, è quello dell’allungamento della durata del periodo di ammortamento. La sospensione di dieci mesi, per esempio, comporterà l’allungamento della durata del mutuo di 10 mesi, ciò a prescindere dal fatto che tale allungamento sia il risultato di un’unica richiesta o di due richieste come previsto dalla legge.
“Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto”, salvo il caso in cui la banca, d’intesa con il mutuatario, si accordino diversamente rinegoziando del tutto o in parte le condizioni del contratto di mutuo.
La banca, a seguito della sospensione delle rate del mutuo, non può richiedere al cliente mutuatario il pagamento di somme a titolo di commissione e penale e non potrà pretendere la sottoscrizione di garanzie aggiuntive.
Un importante ruolo, nel quadro della possibilità di sospendere le rate del mutuo, è svolto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), che negli anni, a partire dal 2010 ha siglato con le associazioni dei consumatori più rappresentative e con organi istituzionali, appositi piani volti al facilitare l’accesso al credito da parte delle famiglie e ad agevolare le stesse, con la sospensione delle rate dei mutui, in caso di evidenti difficoltà economiche sopravvenute. Tra i principali accordi tra ABI, associazioni dei consumatori ed istituzioni dello Stato si ricordano:
I presupposti di ogni protocollo d’intesa sono le misure normative adottate dallo Stato per fronteggiare emergenze sociali quali crisi economiche, eventi naturali catastrofici o ulteriori situazioni di difficoltà sociale, tuttavia ciò che da il via alla possibilità di sospendere le rate del mutuo è la presenza o meno di risorse nel Fondo di solidarietà istituito dalla Legge 244 del 2007.
L’attuale situazione di difficoltà finanziarie che l’economia italiana sta vivendo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Coronavirus”, ha spinto il Governo italiano a varare un nuovo provvedimento contenente, tra l’altro, misure volte alla sospensione delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa.
Il provvedimento, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e subito ribattezzato “Cura Italia”, prevede ai fini della sospensione delle rate di mutui le seguenti caratteristiche:
Può presentare domanda di sospensione del mutuo il proprietario di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che possa dimostrare l’insorgere di difficoltà dovute al COVID-19 (Coronavirus), in particolare:
L’importo del mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro e lo stesso deve essere stato erogato da almeno un anno; la norma prevede che l’ammortamento sia iniziato da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. La sospensione delle rate del mutuo può raggiungere la durata massima di 18 mesi.
La domanda di sospensione delle rate deve essere presentata alla banca mutuante che, verificata la correttezza della documentazione, invia la stessa a Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che decide sulla concessione dell’aiuto.
Il modulo ufficiale, aggiornato in data 30 marzo 2020 con una versione semplificata rispetto al modello precedente, è disponibile sui siti del Dipartimento del Tesoro, di Consap e dell'Abi. Basterà compilarlo direttamente online e inviarlo secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Ultimo aggiornamento settembre 2020
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