Accollo
L’accollo è un contratto tramite il quale una persona si assume il debito di un’altra nei confronti di un creditore. Questo contratto è disciplinato dall’articolo 1273 del codice civile e coinvolge tre soggetti:
- L’accollato, vale a dire il debitore.
- L’accollante, cioè la persona che si assume il suo debito.
- L’accollatario, cioè il creditore.
Tuttavia, il contratto è fatto tra il debitore originario e la persona che si assume il suo debito, e non tra la persona che si assume il debito e il creditore (che è invece il caso dell’espromissione). È però possibile che il creditore entri a far parte del contratto, acquistando così il diritto contro l’accollante.
L’accollo può essere di quattro diversi tipi:
- Semplice o liberatorio: in questo caso l’accollante (cioè la persona che si assume il debito di un’altra) avvia un obbligo nei confronti del debitore originario e diventa il debitore principale.
- Cumulativo: in questo caso l’accollante si aggiunge all’accollato. I due sono obbligati l’uno nei confronti dell’altro, ma chi si assume il debito altrui non diventa il debitore principale.
- Novativo: in questo caso l’accollante prende di fatto il posto dell’accollato nel debito. In pratica, l’obbligo del debitore originale si estingue e ne nasce un altro, che vede l’accollante in debito nei confronti del creditore. Questo significa che le ipoteche e i privilegi relativi al debito originario non sono trasferiti al nuovo contratto.
- Privativo: l’accollante si sostituisce al debito originario nel suo debito, succedendo a lui.
Tra i debiti che possono essere interessati dall’accollo ci sono anche i mutui. Secondo ciò che un contratto di mutuo prevede, è possibile che una persona si accolli il debito di un mutuatario originario. Tuttavia, quest’ultimo è ritenuto liberato dal suo debito, cioè dall’obbligo di ripagare la banca secondo le modalità e i tempi stabiliti, solo se la banca aderisce al contratto e se il creditore lo dichiara espressamente.
Ultimo aggiornamento 28/08/2019