Permuta

La permuta è definita dall’articolo 1552 del Codice Civile come «il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro».

Il concetto di permuta rimanda al modello di negoziazione tipico dei sistemi economici primitivi, in cui non vi era ancora l’affermazione della moneta. La permuta così come la vendita, ha natura consensuale.

La permuta si distingue dalla compravendita: la differenza sta nel fatto che nella permuta i corrispettivi sono costituiti da cose o da diritti su determinati beni, come un baratto di beni oggettivi, in cui entrambe le parti ne traggono beneficio, attraverso la cessione di beni a disposizione. La differenza, dunque, è determinata dalla mancanza di un corrispettivo in denaro.

Nel caso di vendita di immobili, se uno dei due immobili ha un valore maggiore rispetto all’altro, è possibile richiedere un mutuo per coprire la differenza dell’immobile con valore maggiore.

Nel momento in cui si pensa a chiedere un mutuo (contratto con il quale una banca (mutuante) consegna a un soggetto (mutuatario), una quantità di denaro e quest'ultimo si impegna a restituire la medesima quantità di denaro più gli interessi pattuiti in un determinato lasso temporale, bisogna valutare attentamente tutte le proposte offerte dal mercato e comunicare in anticipo la finalità del mutuo.

MutuiOnline S.p.A. svolge compiti di ricerca e mediazione in qualità di mediatore creditizio, aiutando i propri clienti a trovare il mutuo più economico o la migliore surroga fra le numerose proposte delle oltre 35 banche convenzionate al servizio di ricerca e confronto gratuito.

È possibile anche effettuare la permuta di una cosa presente della quale si trasferisca subito la proprietà, con una cosa futura. Nello specifico ciò viene definito permuta di cosa presente con cosa futura: si tratta, ad esempio, del contratto con il quale viene trasferita un’area edificabile in cambio di un numero stabilito di appartamenti che saranno realizzati proprio in quell’area. Le spese relative al contratto di permuta sono a carico di entrambi i contraenti, salvo patto contrario.

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

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