Garanzia per i Vizi (della Cosa)

Con garanzia per i vizi della cosa venduta si intende la garanzia, che il venditore deve fornire, che il bene venduto sia idoneo all'uso e privo di difetti che ne diminuiscano il valore, come stabilito dal codice civile all'articolo 1490. Tali vizi devono essere:

  • Occulti, cioè non visibili da un compratore che prima dell'acquisto ha esaminato il bene in vendita con l'ordinaria diligenza. Questo significa che se, per assurdo, si acquista un immobile senza neppure averlo visitato, poi non si può far valere la garanzia se ha dei difetti lampanti, come un buco nel pavimento. 
  • Talmente gravi da rendere il bene non idoneo all'uso: nel caso di un'auto usata, un grave problema al motore.
  • O così gravi da diminuirne in modo significativo il valore: vale a dire che il bene acquistato è stato pagato troppo rispetto a quello che vale, a causa dei suoi difetti.

Se il bene venduto presenta dei vizi, quindi, questa è considerata un'inadempienza da parte del venditore, che il compratore può far valere per ottenere uno di due possibili esiti:

  • La risoluzione del contratto, normata dal codice civile all'articolo 1493. In questo caso il venditore deve restituire il prezzo pagato e rimborsare altre spese eventualmente sostenute dal compratore per effettuare l'acquisto. Ad esempio, se si tratta di un immobile, le spese notarili. Il compratore a sua volta deve restituire il bene acquistato. Tuttavia si tratta della strada in genere meno battuta. 
  • La riduzione del prezzo è la via maggiormente percorsa per far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta. 

In entrambi i casi, il venditore deve pagare i danni al compratore, a meno che non riesca a dimostrare che non era a conoscenza del vizio al momento della vendita. 

Ultimo aggiornamento 25/09/2019

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