Caparra

Nel diritto civile, la caparra si identifica con una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili che viene versata a titolo di garanzia contro l’inadempimento del contratto, oppure come corrispettivo in caso di recesso dal contratto.

La sua funzione è quella di prevedere una sorta di risarcimento immediato nel caso di inadempienza contrattuale. In caso di adempimento la caparra deve essere integralmente restituita.

Con il versamento della caparra, la parte che versa si impegna a non recedere dal contratto pena la perdita della stessa. Dal suo canto, la parte che riceve la caparra si impegna a non recedere il contratto pena la restituzione del ricevuto e il pagamento di un importo pari a quello versato a garanzia.

Anche se è collegata a un contratto, la caparra non è un’anticipazione della prestazione ma una prestazione autonoma e indipendente caratterizzata da una propria funzione. Non va quindi confusa con un acconto che è il pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per un determinato acquisto.

Se il contratto non va a buon fine, l'acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria. Questo significa che le parti non sono vincolate economicamente l'una nei confronti dell'altra.

Avendo funzione di garanzia la caparra confirmatoria si versa generalmente al momento di firmare un determinato contratto.

Vi sono due diversi tipi di caparra :

  •     la caparra confirmatoria
  •     la caparra penitenziale

La caparra confirmatoria serve ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. La caparra penitenziale è invece il corrispettivo che si versa nel caso di recesso unilaterale.

La caparra serve da garanzia nel caso il contratto non venga rispettato e viene utilizzata come risarcimento danno.  La caparra confirmatoria non costituisce corrispettivo e quindi alla somma non è applicata l’IVA.  

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 24/09/2019

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