Superficie
Tutto ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso. Il proprietario del suolo può attribuire ad altri il diritto di superficie. La superficie consiste o nella proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo o nel diritto che il proprietario del suolo concede ad altri di fare al di sopra del suolo una costruzione.
Il diritto di superficie è il diritto di edificare sul suolo (o anche sotto) di proprietà di un altro soggetto, sia pubblico che privato. Se l'area appartiene a più soggetti, bisognerà chiedere il consenso a tutti i proprietari prima di procedere con la costruzione. Colui che diviene titolare del diritto di superficie prende nome di superficiario. Il diritto di superficie può essere anche dato a due soggetti differenti.
Esso si costituisce:
- mediante contratto di vendita o permuta.
- mediante contratto di donazione a titolo gratuito.
- mediante sentenza o testamento.
La costituzione del diritto di superficie può avvenire anche per usucapione. Il diritto di superficie presenta una durata indeterminata salvo casi in cui vi sia una scadenza all'interno del contratto tra le parti. In questi casi se la costruzione non è stata edificata ma si è giunti al termine prestabilito, il diritto del superficiario decade se i lavori non sono ancora partiti e se esiste già una costruzione.
Il diritto di superficie può estinguersi per diversi motivi legati ai soggetti coinvolti nel contratto. Per la maggior parte dei casi la persona è sia titolare del diritto di superficie che del diritto di proprietà del terreno. Ciò avviene quando il titolare del diritto di superficie acquista la proprietà del terreno o quando il proprietario del suolo acquista la proprietà del diritto di superficie.
L'estinzione del diritto di superficie può dunque interessare sia il diritto di costruire che la proprietà della costruzione già edificata; questa si presenta sotto forma di atto scritto. Nel caso il diritto di superficie coincida con il diritto di realizzare una costruzione sul suolo altrui, questo si estinguerà per prescrizione legata al mancato uso del terreno per un periodo di 20 anni.
Ultimo aggiornamento 25/09/2019